SEN. BUTTI CHIEDE AL MINISTRO DELL’ECONOMIA …

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA BUTTI al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro per gli Affari Esteri Premesso che: – L’Italia è il secondo partner commerciale della Svizzera, mentre l’Italia per la Svizzera è il sesto Paese di esportazione a livello mondiale; – Secondo i dati di Assocamerestero 2010, nel marzo 2010, l´Italia ha esportato in Svizzera merci per un valore di 1,33 Miliardi di Euro, un valore quasi pari alla somma delle esportazioni italiane in Cina e Russia (1,37 Miliardi di Euro); – A livello pro-capite, la Svizzera si conferma quindi di gran lunga il maggiore importatore e consumatore mondiale di prodotti italiani. Nel primo semestre 2010 l´Italia ha esportato merci per un valore complessivo di 9,6 miliardi di Euro, facendo registrare un aumento del 6% sullo stesso periodo del 2009, positiva anche la dinamica delle importazioni italiane dal mercato elvetico (+ 4,5% sul primo semestre 2009); – L’inserimento della Svizzera nella “black list” a livello commerciale sta rendendo difficili ed eccessivamente onerosi i rapporti commerciali sviluppati in anni di positivo interscambio; – Con il DL 40/2010 si è introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare alla Agenzia delle Entrate, in via telematica, tutte le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di qualunque operatore economico, impresa o professionista (esclusi quindi i privati), avente sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti “black list” (fra cui figura, appunto, la Svizzera); – L’obbligo di dichiarazione riguarda peraltro tutte le operazioni di servizi resi/ricevuti e la cessione/acquisto di beni, indipendentemente dal fatto che l’azienda svizzera sia o meno privilegiata fiscalmente (può quindi trattarsi di una holding, SA, Sagl, ditta individuale, ecc.); – Sono numerosi gli obblighi per le aziende italiane; a titolo esemplificativo si sottolinea che per ogni acquisto o vendita o servizio reso ad un’azienda, o ricevuto da un’azienda avente sede in un Paese “black list”, l’azienda italiana deve inoltrare una segnalazione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite un apposito modulo IVA, mensilmente oppure trimestralmente,in base all’importo della transazione (inferiore o superiore a € 50’000). In caso di mancata segnalazione o di irregolarità, vi è il rischio per l’azienda italiana di incorrere in sanzioni pecuniarie comprese tra 500 e 4’200 Euro, importi che, in caso di infrazioni ripetute, possono cumularsi; – L’azienda italiana dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di una serie di elementi informativi relativi al partner contrattuale svizzero, oltre all’importo complessivo delle operazioni effettuate, tra cui, il codice fiscale (inesistente in Svizzera) o altro codice identificativo del soggetto estero, la relativa denominazione o ragione sociale e sede legale; in caso di controparte persona fisica (ad es. ditte individuali): ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale; – Tali onerosi adempimenti a carico delle aziende italiane disincentivano le imprese svizzere dal concludere accordi economici, poiché dal punto di vista degli operatori economici elvetici, costituiscono ulteriori costi che rendono non conveniente lo scambio commerciale; – Dal punto di vista delle imprese svizzere infatti, il partner commerciale italiano potrebbe voler addebitare all’azienda svizzera le spese amministrative, derivanti dall’adempimento degli obblighi di comunicazione al fisco italiano; – Tutto ciò, come facilmente si evince, comporta una contrazione del volume di scambi economici Italia – Svizzera; – Altra spinosa questione riguarda la normativa sull’indeducibilità dei costi contenuta all’art. 110 comma 10 TUIR (Testo unico sull’imposizione dei redditi): i costi sostenuti dalle aziende italiane per l’acquisto di beni o servizi da Paesi considerati dall’Italia a fiscalità privilegiata (ad esempio la Svizzera) non sono deducibili a meno che il contribuente possa dimostrare che le società estere con le quali ha rapporti commerciali svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione; – Ciò costituisce evidentemente un ulteriore pesante onere a carico delle aziende italiane. • Se i ministri in indirizzo siano a conoscenza dei delicati rapporti economico produttivi che l’Italia intrattiene con la Confederazione Elvetica e se non ritengano opportuno espungere la Svizzera dall’elenco dei Paesi cosiddetti “black list”, di cui al decreto del Ministro dell’economia e finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001; Tutto ciò al fine di non pregiudicare gli scambi commerciali Italia – Svizzera che costituiscono risorsa economica essenziale per migliaia di aziende italiane, come richiesto dalle associazioni di categoria che, pur consapevoli dei problemi macroeconomici e politici tuttora sul tavolo, richiedono una tempestiva soluzione per tale problematica.

Roma, 28 settembre 2011

Alessio Butti

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